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1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo sui rifiuti, anche derivanti da attività di accertamento, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell’obbligato o nel caso in cui l’ importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 (due) anni, nelle seguenti modalità:
- Fino a € 100,00 nessuna rateizzazione,
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili,
- da € 500,01 a € 1.000,00 da 5 fino 8 rate mensili,
- da € 1.000,01 a € 3.000,00 da 5 fino 12 rate mensili,
- da € 3.000,01 a € 4.000,00 da 13 fino a 18 rate mensili
- da 4.000,01 a € 6.000,00 da 13 fino a 24 rate mensili,
- da € 6.000,01 da 25 a 36 rate mensili.
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo sui rifiuti, anche derivanti da attività di accertamento, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell’obbligato e che potrà essere anche valutata dalla Giunta Comunale, nelle seguenti modalità:
- Fino a € 100,00 nessuna rateizzazione,
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili,
- da € 500,01 a € 1.000,00 da 5 fino 8 rate mensili,
- da € 1.000,01 a € 3.000,00 da 5 fino 12 rate mensili,
- da € 3.000,01 a € 4.000,00 da 13 fino a 18 rate mensili
- da 4.000,01 a € 6.000,00 da 13 fino a 24 rate mensili,
- da € 6.000,01 da 25 a 36 rate mensili.
2. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
3. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l’assolvimento di detto adempimento, per importi superiori ad euro 10.000,00.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’ arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato. L’ intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
5. Il contribuente, qualora peggiori la situazione economica, potrà richiedere una proroga della dilazione, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un numero massimo di rate pari a quello ottenuto nell’ atto di concessione della rateizzazione. La proroga non è possibile se il contribuente è decaduto dal beneficio.
6. Le somme rateizzate sono soggette al pagamento degli interessi conteggiato al tasso di interesse legale e nelle modalità previste dalla vigente normativa.