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Si riportano di seguito gli articoli del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 30/04/2020 in materia di RIDUZIONI
Articolo 22
RIDUZIONI
1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione del 5% della quota variabile della TARI.
2. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata all’accertamento e/o alla verifica del compostaggio domestico da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di apposita istanza, con effetto dall’anno successivo alla presentazione della richiesta stessa. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
3. Il Comune può stabilire riduzioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato alla stazione ecologica di raccolta. L’importo totale massimo di tali riduzioni verrà stabilito ogni anno nel Piano Finanziario e dovrà essere ripartito proporzionalmente sulla base della quota variabile fra gli utenti che dimostrino di aver conferito i rifiuti come indicato nel precedente periodo.
4. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato l’avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è determinata con riferimento al coefficiente kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore. Detta riduzione è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell’attività o di cessazione dell’avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell’azienda. L’importo totale massimo di tali riduzioni verrà stabilito ogni anno nel Piano Finanziario.
5. La tariffa sia nella quota fissa che nella quota variabile viene ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Articolo 23
RIDUZIONI PER PARTICOLARI MODALITA’DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, è applicata una riduzione dell’80% limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
Articolo 24
UTENZE DOMESTICHE – BONUS SOCIALE
1. Le utenze domestiche in condizioni disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate secondo le modalità di attribuzione indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019 e smi.
Articolo 25
ULTERIORI RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
- Il Comune puo’ applicare eventuali riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche, nell’ ambito degli interventi socio-assistenziali, a soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
- La agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione del competente organo con cui sono individuati i criteri e le modalità di applicazione.
- Con le modalità di cui al comma 2, il Comune puo’ prevedere particolari riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causare la sospensione dell’attività.
- Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 possono essere coperte, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.