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Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.
Il Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l''occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l'imponibilità delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
I costi del piano finanziario vengono divisi in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
Le utenze domestiche si dividono in 6 categorie in base al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche si dividono in relazione all’attività svolta in 21 tipologie.
In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione "per differenza", applicando i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.
Stabilita questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri del DPR n. 158/1999 sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.
Per definire quanto un’utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento.
Sono inoltre applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani espresse in Euro/utenza come da deliberazione ARERA nr. 386/2023/R/RIF come di seguito riportate:
- UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari ad € 0,10 per utenza per anno,
- UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno
-UR3,a destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pari ad euro 6,00 per utenza per anno.