Descrizione del procedimento
L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie, ma è preliminare alla presentazione di richiesta di permesso di costruire o al deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
Esistono due procedimenti per ottenere l’autorizzazione paesaggistica:
- il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- il procedimento semplificato. L'autorizzazione paesaggistica semplificata viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’Allegato B del D.P.R. 31/2017 (vedi allegato).
Procedimento ordinario (ex art. 146 D.lgs. 42/2004)
Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta, formalmente completa, per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l'istruttoria e acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa ed il termine di 40 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
La documentazione viene quindi trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.
Il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’Amministrazione provvede in conformità.
Decorso inutilmente il termine di 45 giorni, senza che la Soprintendenza si sia pronunciata, il Comune può indire una conferenza di servizi, che deve pronunciarsi entro 15 giorni.
In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Soprintendenza, il Comune provvede sulla domanda di autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria è immediatamente efficace ed è valida 5 anni.
Procedimento semplificato (ex art. 11 DPR 31/2017)
Ricevuta la domanda, predisposta sul modello semplificato allegato al d.pr. 31/2017, il responsabile del procedimento verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del D.lgs 42/2004 e in tal caso richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria.
Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento richiedendo all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati entro il termine di 10giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.
Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta o delle integrazioni, effettuati tutti gli accertamenti e le valutazioni istruttorie, la domanda viene trasmessa alla Soprintendenza, che esprime il parere favorevole vincolante entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione comunale, che adotta il provvedimento di autorizzazione nei successivi 10 giorni. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, l’ufficio comunale competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi.
Nel caso in cui esprima parere negativo, il Soprintendente adotta, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il Soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione comunale ed all'interessato.