Abitabilità e Agibilità

La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari, oltre che per le nuove costruzioni, è necessaria in altre situazioni.
Informazioni su modalità, termini, costi, modulistica richiesta.

Descrizione del procedimento

L'obbligo di produzione del certificato fu introdotto con il Testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, artt. 221 e 222), poi modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e dall’art. 24 del Testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001.

La legge regionale 65/2014, art. 149, prevede la necessità della certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari, oltre che per le nuove costruzioni, anche:

a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.

L'art. 150 della legge regionale 65/2014 disciplina i casi di agibilità parziale.

Nei casi in cui non deve essere depositato il Certificato di abitabilità/agibilità, l’ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune inviando il modello appositamente predisposto e allegando la documentazione in esso prevista.

Modalità di presentazione

L'attestazione di abitabilità/agibilità, può essere presentata:

  • 1. in formato cartaceo tramite posta o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune ;
  • 2. Tramite posta certificata (con firma digitale)

Costi

Diritti di Segreteria per € 50,00

Il versamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato con le modalità indicate in questa pagina


Termini procedimentali

Il procedimento è disciplinato dagli artt. 149 e 150 della L.R. 65/2014.

Qualora l'attestazione di agibilità sia presentata incompleta il comune invita l’interessato a regolarizzarla entro il termine di 60 giorni; decorso tale termine l'agibilità è da ritenersi inefficace.

Sulle agibilità relative ad edifici residenziali, viene effettuato, entro un anno dal deposito, un controllo con il metodo a campione, sorteggiando il 10% delle attestazioni depositate.

Sono soggette a controllo sistematico, ai fini della corretta applicazione della L.R. n. 47/91, le attestazioni di agibilità relative:

  • a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
  • b) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
  • c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo.

Sulle pratiche sorteggiate e su quelle soggette a controllo sistematico, vengono eseguiti sopralluoghi da parte dell’Azienda USL e degli uffici comunali competenti.

Potere sostitutivo

Trattandosi di procedimento di deposito non è previsto il rilascio di un provvedimento espresso e pertanto non si esercita potere sostitutivo.

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