Descrizione del procedimento
L'obbligo di produzione del certificato fu introdotto con il Testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, artt. 221 e 222), poi modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e dall’art. 24 del Testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001.
La legge regionale 65/2014, art. 149, prevede la necessità della certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
L'art. 150 della legge regionale 65/2014 disciplina i casi di agibilità parziale.
Nei casi in cui non deve essere depositato il Certificato di abitabilità/agibilità, l’ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune inviando il modello appositamente predisposto e allegando la documentazione in esso prevista.
Modalità di presentazione
L'attestazione di abitabilità/agibilità, può essere presentata:
- 1. in formato cartaceo tramite posta o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune ;
- 2. Tramite posta certificata (con firma digitale)
Costi
Diritti di Segreteria per € 50,00
Il versamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato con le modalità indicate in questa pagina
Termini procedimentali
Il procedimento è disciplinato dagli artt. 149 e 150 della L.R. 65/2014.
Qualora l'attestazione di agibilità sia presentata incompleta il comune invita l’interessato a regolarizzarla entro il termine di 60 giorni; decorso tale termine l'agibilità è da ritenersi inefficace.
Sulle agibilità relative ad edifici residenziali, viene effettuato, entro un anno dal deposito, un controllo con il metodo a campione, sorteggiando il 10% delle attestazioni depositate.
Sono soggette a controllo sistematico, ai fini della corretta applicazione della L.R. n. 47/91, le attestazioni di agibilità relative:
- a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
- b) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
- c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo.
Sulle pratiche sorteggiate e su quelle soggette a controllo sistematico, vengono eseguiti sopralluoghi da parte dell’Azienda USL e degli uffici comunali competenti.
Potere sostitutivo
Trattandosi di procedimento di deposito non è previsto il rilascio di un provvedimento espresso e pertanto non si esercita potere sostitutivo.